Scuole paritarie – riconoscimento del relativo servizio ai fini dei trasferimenti
È noto ormai che le tabelle allegate alle disposizioni pattizie vigenti in materia di mobilità riconoscono il servizio pre-ruolo con l’attribuzione di punti 6 per ogni anno. Senonchè nelle “note comuni alle tabelle” è stabilito che “il servizio prestato nelle scuola paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.
Ebbene, si tratta di un’esclusione illegittima, evidenziata già da una semplice ricostruzione dell’assetto normativo primario.
L’art 436 del TU n. 297/94 stabilisce che, dopo le nomine, “l’assegnazione della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento […] alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole…”.
Oltre alle norme primarie e pattizie già citate sub A), anche tali riferimenti confermano pacificamente che l’assegnazione di sede ed il trasferimento devono essere governati dal principio meritocratico.
E la meritocrazia, nella procedura de qua, è costituita, insieme ad altri parametri individuati nella citata tabella, dall’anzianità di servizio, che evidentemente misura l’esperienza professionale e, in una procedura comparativa di assegnazione di sede, costituisce un valido criterio preferenziale.
Orbene, se il parametro è quello dell’esperienza di servizio (nelle due aliquote differenziate del servizio di ruolo e pre ruolo), è evidente che non ha alcun senso meritocratico distinguere fra il servizio pre ruolo prestato nella scuola statale e quello nella scuola paritaria. Per avvedersene basta esaminare la normativa dell’istruzione non statale.
Secondo la l.n. 62/00 “il sistema nazionale di istruzione… è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private”, le quali prestano un “servizio pubblico” (art 1, c. 1 e 3). Il d.l. n. 27/06, all’art 1-bis stabilisce che 2 “le scuole non statali di cui al TU n. 297/94 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute… e non paritarie. La CM n. 163/00 impone agli istituti paritari di assumere solo personale abilitato all’insegnamento (in questo addirittura superiori agli istituti statali, nei quali, attingendo dalla 3^ fascia delle graduatorie di istituto, è possibile anche assumere docenti non abilitati) e di applicare pedissequamente al personale la contrattazione collettiva di settore.
Il d.l. n. 255/01, conv. in l.n. 333/01, prevede, ai fini del reclutamento del personale docente tramite graduatorie ad esaurimento, che “i servizi di insegnamento prestati dal 1.9.00 nelle scuole paritarie di cui alla l.n. 62/00 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” (art 2, c. 2).
Se si aggiunge che, pacificamente, i titoli di studio rilasciati dalle scuole paritarie, e quindi i relativi piani dell’offerta formativa, hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali, il quadro è completo.
Da tanto l’illegittimità del mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato in scuole paritarie ai fini dei trasferimenti.
