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MOBILITA’ PERSONALE SCOLASTICO 2021/22 – PROFILI DI ILLEGITTIMITA’

In data 29/3/2020 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 106  sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA con cui il Ministero dell’Istruzione ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo per l’a.s. 21/22.  L'analisi combinata del testo regolamentare e del CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2019-22 fa emergere diversi profili di illegittimità. Più esattamente risultano: illegittimi i trasferimenti interprovinciali per mancato riconoscimento della precedenza ex L. 104/92 per assistenza ai parenti e affini entro il secondo grado; illegittimi i vincoli per gli assunti ex DDG 85/18,...

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Dirigenti scolastici – Mobilita’ Interregionale 2020/21 – Illegittimo il vincolo di permanenza per chi assiste un parente o affine portatore di handicap in situazione di gravita’ per violazione della L.104/92

Sono palesemente illegittime le disposizioni regolamentari e pattizie che escludono dalla mobilità per l' a.s. 20/21 i dirigenti scolastici immessi in ruolo in seguito al Concorso ex DDG del 23/11/2017 n. 1259 (pubblicato in GU n. 90 del 24/11/2017). Illegittimo in particolare si appalesa il vincolo triennale di permanenza nella regione di iniziale assegnazione previsto dall’art. 15, co 5, del DDG 23/11/2017, n. 1259, richiamato dal Ministero dell’Istruzione nella nota  n. 14232 del 5/6/2020 (Mobilità dirigenti scol.ci a.s. 20/21). Tale vincolo si pone in contrasto con i principi ed i precetti sanciti dalla Legge 104/92 posti nel nostro ordinamento a tutela dei dipendenti che assistono parenti...

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Scuole paritarie – riconoscimento del relativo servizio ai fini dei trasferimenti

È noto ormai che le tabelle allegate alle disposizioni pattizie vigenti in materia di mobilità riconoscono il servizio pre-ruolo con l’attribuzione di punti 6 per ogni anno. Senonchè nelle “note comuni alle tabelle” è stabilito che “il servizio prestato nelle scuola paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”. Ebbene, si tratta di un’esclusione illegittima, evidenziata già da una semplice ricostruzione dell’assetto normativo primario. L’art 436 del TU n. 297/94 stabilisce che, dopo le nomine, “l’assegnazione della sede è disposta, secondo l’ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento […] alle...

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