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MOBILITA’ PERSONALE SCOLASTICO 2021/22 – PROFILI DI ILLEGITTIMITA’

In data 29/3/2020 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 106  sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA con cui il Ministero dell’Istruzione ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo per l’a.s. 21/22.  L’analisi combinata del testo regolamentare e del CCNI sulla mobilità valido per il triennio 2019-22 fa emergere diversi profili di illegittimità. Più esattamente risultano:

  • illegittimi i trasferimenti interprovinciali per mancato riconoscimento della precedenza ex L. 104/92 per assistenza ai parenti e affini entro il secondo grado;
  • illegittimi i vincoli per gli assunti ex DDG 85/18, nell’a.s. 2019/20 ma dal contingente 2018, in pretesa applicazione del D.M. 631/18;
  • illegittimi i vincoli alla mobilità per gli assunti ex DDG 85/18 che già godevano dei benefici di cui alla L.104/92 prima della partecipazione al predetto concorso;
  • illegittimo il vicolo quinquennale di permanenza sui posti di sostegno che non valorizza il servizio preruolo per i docenti che vogliono transitare sul posto comune;
  • illegittimo il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del punteggio per il servizio militare svolto

 

Lo studio legale ha ottenuto diverse pronunce da parte di vari Tribunali d’Italia che hanno riconosciuto l’illegittimità delle norme dei CCNI e delle O.M. sulla mobilità del personale scolastico nella parte in cui stabiliscono i su menzionati vincoli. 

Chiunque voglia far valere i propri diritti contatti immediatamente lo studio legale per procedere ad una compilazione della domanda di mobilità funzionale alla successiva azione giudiziaria.

I nostri recapiti: 

Mail: studiolegale@dirittoperlascuola.it 

Tel: 0832-346679; 339-8446529; 328-1868964

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