Conservatori – corsi preaccademici non utili ai fini della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie nazionali – illegittimità costituzionale
La legge n. 205/17, all’art 1, c. 655, prevede che “il personale docente che non sia già titolare di contratto a t.i. nelle istituzioni [AFAM] che abbia superato un concorso selettivo ai dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto ed abbia maturato, fino all’a.a. 2017/18 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non consecutivi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’art 3 del DPR n. 212/05 e nei percorsi formativi di cui all’art 3, c. 3, del DM n. 249/10 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato…”.
Tale norma limita il servizio utile ai fini dell’accesso alle graduatorie in questione solo a quello prestato o nei corsi accademici di I e II livello (riferimento al DPR n. 212/05) o a quelli di formazione degli insegnanti secondari di materie artistiche e musicali (riferimento al DM n. 249/10). Restano esclusi i corsi cd. Pre-accademici.
TANTO È ILLEGITTIMO PER CONTRARIETÀ A VARI PRINCIPI COSTITUZIONALI.
Per decenni l’insegnamento musicale si è svolto, nei conservatori, secondo le disposizioni del RD n. 1945/30, in corsi di strumento, che variavano dai sette ai dieci anni. Ai conservatori si accedeva in età scolare (tant’è che ogni istituto aveva una scuola media annessa) ed i relativi corsi si articolavano in periodo inferiore (i primi cinque anni del decennio) medio (tre anni) e superiore (ultimi due), giungendo al conseguimento del titolo intorno ai vent’anni di età.
I docenti venivano assegnati indifferentemente a tutti e tre i periodi; anzi normalmente lo stesso maestro dello strumento principale “seguiva” l’allievo dall’ingresso in conservatorio sino al 10° anno.
La riforma inaugurata dalla l.n. 508/99 ha trasformato i conservatori in istituti di alta (quindi universitaria) formazione musicale, prevedendo dei corsi accademici, triennali, di I livello (180 crediti – art 8 DPR n. 212/05) e successivi, biennali, di II livello (120 crediti). Il titolo di I livello sostituisce il vecchio diploma di conservatorio, coprendo, nel triennio, sostanzialmente il periodo superiore dei pregressi curricoli del 1930. Il diploma di II livello è un corso post-laurea.
Si è subito posto il problema: qual è il destino dei periodi inferiore e medio dei conservatori (cioè i primi cinque-sette anni di corso)?
Inutile indagare le originarie intenzioni del legislatore, ma era chiaro che l’esigenza doveva essere soddisfatta. Si trattava infatti di assicurare l’imprescindibile formazione musicale iniziale e media degli studenti. Una formazione addirittura preponderante dal punto di vista quantitativo (rispetto ai tre anni del corso accademico di I livello) ed essenziale dal punto di vista didattico, considerando che si trattava della progressione di cultura e pratica dello strumento dagli inizi sino alle soglie del titolo finale (corrispondente appunto al corso superiore del precedente curricolo).
Lo stesso Ministero con circolare n. 5908 del 4/10/2010 ha evidenziato la necessità di individuare percorsi didattici che, pur non potendo essere svolti secondo gli schemi precedenti, tuttavia assicurassero una preparazione adeguata al fine di poter frequentare i corsi di I e II livello.
In altre parole, in mancanza di una definitiva organizzazione e strutturazione della formazione musicale di base, e comunque di un’offerta che esaurisse, effettivamente ed a regime, le esigenze di cui sopra, il Ministero si è preoccupato di far rivivere, sostanzialmente, i corsi del vecchio ordinamento affidandoli alla gestione, in completa autonomia, dei singoli Istituti.
Ecco che si è demandato alle singole istituzioni il compito di organizzare corsi propedeutici di preparazione ai corsi di I e II livello.
Ogni conservatorio ha quindi istituito dei corsi pluriennali (sino a sette anni), “pre-accademici” appunto, che portassero al conseguimento delle abilità musicali corrispondenti all’ex periodo inferiore e medio, consentendo quindi agli studenti di proseguire gli studi nella parte finale del corso (oggi di I livello).
Tanto è stato previsto nel DPR n. 212/05, agli artt 4, u.c., 7, c. 2, 10, c . 4 lett f) e g), 12, c. 4, il quale anzi qualifica questa formazione come obbligatoria e propedeutica all’accesso al I livello (art 7, c. 2).
A tali corsi pre-accademici vengono assegnati (rectius continuano ad essere assegnati come lo erano nei precedenti corsi inferiore e medio), i docenti interni, prima di far ricorso ad assunzioni a t.d.. Ciò in quanto normalmente sussiste la disponibilità di personale. Difatti gli organici dei docenti di conservatorio risultavano da sempre dimensionati sulla durata decennale dei corsi e quindi sostanzialmente capienti.
In subordine, si è fatto ricorso a procedure selettive per titoli ed esami di personale precario esterno.
È irragionevole allora sostenere che un servizio a cui è correntemente (anzi prioritariamente) assegnato personale di ruolo sia un servizio irrilevante o estraneo per la medesima Amministrazione, tanto da non essere degno di considerazione ai fini dell’accesso agli stessi posti già ricoperti con incarichi a t.d..
Anzi, tale differenziazione di trattamento, fra il personale a t.i., che ovviamente soddisfa i suoi obblighi di servizio (anche) prestando servizio nei corsi pre-accademici e vede i relativi periodi utili, come pare ovvio, ad ogni fine, ed il personale a t.d. che presta lo stesso servizio ma lo vede obliterato in quanto non utile nemmeno per l’accesso alla selezione negli stessi conservatori dove per anni ha lavorato, risulta contraria al divieto di discriminazione fra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato espressamente vietata dalla direttiva UE n. 1999/70 sulla tutela del lavoro a t.d.. (cfr clausola 4, punto 1 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 – in GUCE L 175).
La primazia del diritto dell’Unione travolge le scelte legislative nazionali di segno contrario.
