Concorso ex ddg 85/18 – accantonamento posti ex dm 631/18 – assegnazione sede dei posti accantonati e non su quelli residuati dai movimenti per l’a.s. 19/20 e comunque autorizzati ex dm 688/19
Con riferimento concorso ex DDG 85/18 si sono registrati in molte regioni ritardi nella pubblicazione delle graduatorie. In molti casi queste sono state pubblicate dopo l’inizio dell’a.s. 18/19. Eppure secondo quanto previsto dall’art. 17 co 2 lett. b del DLgs 59/17 e dal DM 995 del 15/12/2017, la procedura in parola riguardava anche l’a.s. 18/19 ed in particolare l’avvio nel predetto anno al percorso formativo di cui al DM 984 del 14 dicembre 2017 dei candidati risultati vincitori.
La tardiva pubblicazione delle predette graduatorie ne ha di fatto precluso lo scorrimento in sede di convocazioni per le immissioni in ruolo autorizzate per l’a.s. 18/19 ex DM 579/18.
Tale circostanza ha portato il MIUR all’adozione del DM n. 631 del 25/9/2019, con l’obiettivo di garantire il recupero delle facoltà assunzionali perse, per l’a.s. 18/19, a causa dei predetti ritardi.
Così ha disposto che “nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito con DDG 23/2/2016 n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1 co 605 lett. c) della l: 296/06, gli aspiranti utilmente collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con DDG 1 febbraio 2018, n. 85 approvate entro il termine del 31 dicembre 2018 e in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo, effettuano la scelta degli ambiti territoriali secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 5, del Dlgs 13 aprile n. 59 con decorrenza giuridica ed economica dall’anno scol.co 19/20.”(cfr. DM n.631 del 25/9/2018).
Ed ancora che: “tali posti sono pertanto accantonati e resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 19/20 durante il quale i candidati di cui al comma 1 svolgono l’anno di cui al decreto del Ministero dell’istruzione 14 dicembre 2017 n. 984” (cfr. DM n.631 del 25/9/2018).
Sennonchè in sede di applicazione del predetto Decreto diversi Uffici regionali hanno attribuito alla scelta operata a livello regionale al fine dell’accantonamento preventivo di un numero minimo di posti utili ai fini del recupero delle assunzioni il carattere di scelta definitiva. Insomma all’esito delle operazioni di mobilità si è provveduto all’assegnazione della scuola di titolarità (sede definitiva), nell’ambito della provincia per l a quale era stata effettuata la scelta del posto da accantonare, senza tener conto delle eventuali sedi e delle possibilità di scelta migliorative eventualmente residuate in altre province, all’esito delle operazioni di mobilità, e del nuovo contingente di posti autorizzati per l’a.s. 19/20.
Insomma, le finalità garantite dal DM n. 631/18, e la volontà di preservare le aspettative dei candidati ha finito con il ridondare in danno agli stessi vanificando il vantaggio derivante dal loro diritto di graduatoria ed in particolare dalla prioritaria posizione in essa ricoperta.
Delle ulteriori disponibilità all’esito dei movimenti dell’a.s. 19/20 e dei nuovi posti del contingente di cui al DM 688/19 se ne sono avvantaggiati di fatto i candidati non convocati ex DM 631/18, ovvero coloro che in quanto collocati in posizione deteriore, non utile per l’a.s 18/19, sono entrati in diritto nomina per l’a.s. 19/20. Eppure, secondo quanto statuito nel DM 631/18 il contratto sottoscritto per i posti accantonati ha la medesima decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 19/20, al pari dei candidati entrerati in diritto di nomina solo per il predetto anno scolastico, per ulteriore scorrimento della graduatoria (ex art. 7 co 4 dlgs 59/17)
EVIDENTE SI APPALESA LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO ALLA BASE DI OGNI PROCEDURA CONCORSULAE NOCHè L’INGIUSTIZIA MANIFESTA E COMUNQUE L’ILLogicita’, L’irrazionalita’ ED imparzialita’ dell’operato dell’Amm.ne nella vicenda.
