Titoli di abilitazione conseguiti all’estero. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato impone al Ministero dell’Istruzione l’attenta analisi dei titoli conseguiti nel paese estero con eventuale imposizione delle misure compensative.
È terminata, probabilmente, l’annosa querelle relativa alla valutazione in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 18 del 28 dicembre e n. 22 del 29 dicembre 2022 ha, finalmente, fatto luce su come il Ministero dell’Istruzione debba valutare i titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero.
In particolare si sono analizzati i titoli di abilitazione conseguiti in Romania e Bulgaria; ma i principi contenuti nelle pronunce devono essere estesi a tutti i titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero (tra i tanti quelli conseguiti in Spagna).
Non solo. La condotta che il Ministero dell’Istruzione dovrà assumere nell’analisi delle istanze di riconoscimento varrà anche per la valutazione dei titoli di specializzazione sul sostegno.
Migliaia di docenti, quindi, potranno sperare, finalmente, che i loro sacrifici in termini economici, di tempo e di studio saranno ripagati.
È fuori da ogni dubbio che ogni soggetto che ha conseguito il titolo di abilitazione/specializzazione all’estero sia un soggetto che ha conseguito una laurea in Italia o un diploma che consente l’accesso alla “professione regolamentata” di insegnante in istituzioni scolastiche statali.
Tale peculiarità consente a ciascuno di ricevere un attento esame che in concreto accerti il livello delle competenze professionali complessivamente acquisite all’esito del percorso di studi in Italia e della successiva formazione svolta all’estero.
In conformità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea il Ministero dell’Istruzione è tenuto:
“- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli posseduti» [da ciascuno]; non dunque «a prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine”
“ – a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se [i soggetti richiedenti l’equivalenza/equipollenza del titolo] abbiano o meno i requisiti per accedere alla “professione regolamentata di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative [previste dall’art. 14 della direttiva 2005/36/CE].
«Spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».
In esecuzione di tali principi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovranno, quindi, rideterminarsi nella valutazione di ogni istanza non ancora analizzata.
Solo seguendo tali binari ermeneutici si riuscirà a raggiungere l’attuazione delle fondamentali libertà economiche sancite dai Trattati europei poiché il sistema di ogni Stato membro deve facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli.
Il Ministero non potrà quindi rigettare “massivamente” le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti all’Estero, come sinora ha tentato di fare. Anzi, dovrà preoccuparsi di accelerare le procedure di analisi delle istanze in quanto molte di esse non sono state evase e molte altre hanno subito un rigetto con motivazioni illegittime già tempestivamente impugnate innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa.
Lo studio legale Giannini-Morelli ha già proposto numerosissimi ricorsi contro il silenzio inadempimento dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Università e, alla luce delle affermazioni dell’Adunanza Plenaria, è verosimile che i giudici amministrativi con maggiore convinzione condanneranno il Ministero ad adempiere tempestivamente alle istanze di riconoscimento.
Si apre, finalmente, una strada con meno tortuosità affinchè, chi ha concluso il percorso di abilitazione o specializzazione sul sostegno e per chi tali percorsi sta per intraprenderli, si concretizzi il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
Il M.I. e il M.U.R., quindi, dovranno darsi letteralmente una mossa per accelerare le procedure di valutazione dei titoli esteri.
Ricordiamo che la normativa prevede che il Ministero competente deve rispondere alle istanze di equivalenza/equipollenza entro 120 giorni dall’invio dell’istanza.
Decorsi i 120 giorni ognuno avrà un anno di tempo per adire il TAR Lazio contro il silenzio-inadempimento. La sentenza del TAR Lazio, poi, onererà in via coatta il Ministero ad adempiere sull’istanza, pena il commissariamento.
Auspichiamo che il nuovo Ministero dell’Istruzione e del Merito sia più diligente del Ministero dell’Istruzione della scorsa Legislatura e si renda zelante nella condotta di studio di questo importantissimo tema che potrà dare allo Stato migliaia di docenti già formati e pronti a salire (moltissimi già lo avevano fatto prima dell’O.M. n. 112/22) in cattedra e prestare il loro entusiastico contributo formativo, ma soprattutto potrà dare a milioni di alunni quella sicurezza e stabilità didattico-formativa che da troppo tempo è loro negata a causa del precariato dei docenti.
Avv. Giuliano Giannini Avv. Giovanni Morelli
