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Ricorsi avverso l’o.m. n. 60 del 10.07.2020 che ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)

Come è noto ormai da varie settimane le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS), istituite con la Legge n. 41 del  2020 e disciplinate dalla O.M. n. 60 del 10.07.2020 costituiranno, dopo l’esaurimento delle Graduatorie ad Esaurimento, lo strumento principale per il conferimento delle supplenze di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il complesso meccanismo di inserimento all’interno di tali graduatorie, tuttavia, ha comportato varie criticità. In particolare dall’attenta lettura delle norme dell’Ordinanza Ministeriale  sono emersi diversi profili di illegittimità che potranno essere rimossi solo attraverso un’azione innanzi alle Autorità Giudiziarie competenti, nei tempi decadenziali previsti dall’Ordinamento giuridico.

Tra le varie illegittimità si riscontrano:

1.  Mancata valutazione del servizio di leva militare.

La normativa ministeriale non risulta in linea con tutta la normativa disciplinante la valutazione di tale servizio nei concorsi pubblici. Svariate sentenze hanno sempre previsto che il  7° comma dell’art. 485 D. L.vo 297/1994  non può subire limitazioni di sorta e tanto comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente sempre essere applicato alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

 

2. Mancata possibilità per gli ITP di potersi inserire in prima fascia

Il decreto legislativo n. 59/2017 prevede all’art. 22, comma 2 che gli Insegnanti Tecnico Pratici fino all’a.s. 2024/25 possono accedere ai concorsi per i posti di insegnamento con il solo diploma di maturità specifico. Peraltro essi possono partecipare col solo diploma anche alle selezioni per conseguire la specializzazione sul sostegno. Fino all’a.s. 2024/25, quindi, il diploma è da ritenersi titolo abilitante e poiché le graduatorie di prima fascia delle GPS sono costituite da docenti abilitati, anche gli ITP hanno diritto a stare all’interno di esse.

 

3. Mancata previsione di inserimento dei titoli artistici per i docenti di strumento musicale

L’insegnamento delle discipline musicali, da sempre, è  appannaggio di quei docenti che nel corso della loro carriera hanno accumulato titoli artistici attestanti le loro professionalità nonché l’esperienza accumulata nel campo musicale. Non consentire loro di inserire i titoli artistici svilisce l’essenza stessa della musica e del suo insegnamento che al contrario dovrebbe consentire l’arricchimento culturale degli alunni che si affacciano nel mondo musicale, i quali hanno diritto ad avere come insegnanti quelli maggiormente titolati.

 

4. Mancata previsione di inserimento nelle GPS sostegno dei docenti che hanno maturato due anni di servizio per tale insegnamento

Un ’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge vigenti in materia deve  consentire a quanti hanno acquisito esperienza nell’insegnamento, per almeno due anni, su posti di sostegno, anche se privi della necessaria specializzazione di essere inseriti nelle graduatorie di II fascia GPS del sostegno. Se obiettivo della norma è quella di garantire all’alunno disabile il docente con esperienza maturata su tale tipologia di insegnamento, tale esperienza è data già solo da un biennio di insegnamento. Una disposizione come congegnata dal Ministero dell’Istruzione si scontra con i vari concorsi straordinari svolti negli anni precedenti lì dove veniva richiesto ai fini dell’accesso il solo requisito del servizio svolto per almeno due anni nella tipologia specifica di insegnamento.

 

5.Mancata previsione di inserimento in I fascia delle GPS per coloro che sono in possesso della laurea + 24 CFU

Le previsioni ministeriali sono in contrasto con la normativa disciplinante gli accessi ai concorsi che al contrario consentono l’accesso a coloro i quali posseggono la laurea congiunta ai 24 Crediti Formativi Universitari. Ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego in violazione degli art. 3 e 97 Cost..

 

Chiunque abbia interesse a contestare le norme illegittime dell’O.M. n. 60/20 può contattare lo studio legale alla seguente mail: studiolegale@dirittoperlascuola.it, indicando la tipologia di ricorso da voler intraprendere o ai seguenti numeri di telefono 339-8446529; 328-1868964.

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