a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Diritto per la scuola.
Privacy policy - Cookie policy

8:00 - 13:30 / 16:30 - 20:30

Studio Lunedì - Venerdì

0832.099642

Contattaci

Facebook

Search
Menu

Dirigenti scolastici – Mobilita’ Interregionale 2020/21 – Illegittimo il vincolo di permanenza per chi assiste un parente o affine portatore di handicap in situazione di gravita’ per violazione della L.104/92

Sono palesemente illegittime le disposizioni regolamentari e pattizie che escludono dalla mobilità per l’ a.s. 20/21 i dirigenti scolastici immessi in ruolo in seguito al Concorso ex DDG del 23/11/2017 n. 1259 (pubblicato in GU n. 90 del 24/11/2017). Illegittimo in particolare si appalesa il vincolo triennale di permanenza nella regione di iniziale assegnazione previsto dall’art. 15, co 5, del DDG 23/11/2017, n. 1259, richiamato dal Ministero dell’Istruzione nella nota  n. 14232 del 5/6/2020 (Mobilità dirigenti scol.ci a.s. 20/21).

Tale vincolo si pone in contrasto con i principi ed i precetti sanciti dalla Legge 104/92 posti nel nostro ordinamento a tutela dei dipendenti che assistono parenti o affini portatori di handicap in situazione di gravità.

Per far valere il diritto di partecipare alle operazioni di mobilità sarà però necessario adire la competente autorità giudiziaria.

A tal fine sarà altresì necessario presentare nei termini la domanda di mobilità interregionale utilizzando i modelli a disposizione. Nella domanda dovrà essere evidenziata la volontà di partecipare alla mobilità interregionale in virtù dei diritti riconosciuti dalla L. 104/92 per l’assistenza la proprio parente o affine portatore di handicap (specificare nominativo e grado di parentela). Dovranno altresì essere allegati tutti i documenti relativi al riconoscimento di siffatti diritti: documentazione medica, attestazioni comprovanti l’unicità dell’assistenza (eventuale stato di convivenza, autodichiarazioni rese da altri parenti impossibilitati per ragioni oggettive di garantire l’assistenza richiesta), eventuali permessi ottenuti in corso d’anno ecc. ecc.

Si invita in ogni caso a prestare la massima attenzione al fine di evitare eventuali dichiarazioni mendaci.

Chiunque fosse interessato a proporre ricorso avverso il mancato trasferimento per mancato riconoscimento della precedenza ex L. n. 104/92 può prendere contatti con lo studio legale alla seguente mail: studiolegale@dirittoperlacuola.it o ai numeri di telefono indicati sul sito.

No Comments

Leave a Comment