Emanati i bandi dei concorsi per la scuola: diversi i profili di illegittimita’
Con ben 4 Decreti Ministeriali sono stati banditi i concorsi previsti dal Decreto Legge n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/19.
Il primo decreto (n. 497/20) regolamenta la PROCEDURA STRAORDINARIA DEI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.
Il secondo decreto (n. 498/20) regolamenta il CONCORSO ORDINARIO, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA E SU POSTO DI SOSTEGNO.
Il terzo decreto (n. 499/20) regolamenta il CONCORSO ORDINARIO, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.
Il quarto decreto (n. 510/20) regolamenta la PROCEDURA STRAORDINARIA, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO.
Ogni bando di concorso specifica quali sono i requisiti necessari per la partecipazione, le date di presentazione delle domande, lo svolgimento delle prove (preselettive, scritti e orali), la composizione delle commissioni e la formazione degli elenchi regionali dei vincitori delle rispettive procedure.
L’attenta analisi dei bandi ha portato gli avv.ti Giannini e Morelli ad individuare diverse illegittimità e vari profili di incostituzionalità della Legge che li ha previsti.
- 1. Nelle procedure straordinarie (concorso e procedura abilitante) sono stati esclusi tutti coloro che hanno maturato almeno DUE anni di servizio di cui almeno uno nel ruolo specifico.
Prevedendo il requisito di tre anni di servizio i bandi di concorso creano una forte disparità di trattamento tra i docenti aspiranti all’insegnamento nella scuola secondaria superiore di primo e secondo grado e coloro i quali hanno partecipato al concorso straordinario bandito nel 2018 per la scuola dell’infanzia e primaria riservata proprio a coloro i quali avevano maturato solo 2 anni di servizio. Ulteriore profilo di illegittimità è la violazione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
- 2. Il concorso straordinario per la scuola secondaria non consente di raggiungere il requisito dei tre anni di servizio considerando anche il servizio nella scuola paritaria.
Questo provoca una grandissima disparità di trattamento con la procedura abilitante dove il servizio prestato nella scuola paritaria è considerato valido ai fini del raggiungimento del requisito dei 3 anni di servizio. Si creerebbe il paradosso per cui chi ha solo servizio nella paritaria potrebbe conseguire l’abilitazione all’insegnamento e non anche l’accesso ai ruoli. E’ necessario, quindi che il servizio nella paritaria venga considerato utile ai fini della partecipazione al concorso straordinario.
- 3. Nel concorso straordinario per la scuola secondaria non viene riconosciuto utile, ai fine del raggiungimento dei tre anni, quello prestato in anni precedenti all’a.s. 2008/09.
Risulta assurda la scelta del legislatore di non considerare il servizio svolto negli anni precedenti all’a.s. 2008/09 e non si comprendono le motivazioni, dal momento che i servizi di insegnamento nel corso degli anni non sono cambiati e un docente che abbia prestato servizio di insegnamento negli anni precedenti al 2008/09 non può e non deve differire rispetto ad un docente che lo ha prestato negli anni successivi.
- 4. Nei concorsi per i posti di sostegno (secondaria, infanzia e primaria) sono stati illegittimamente esclusi tutti coloro i quali, risultando idonei ma non rientranti nel numero dei posti messi a concorso delle Università nei corsi TFA del IV Ciclo sostegno, oggi vengono iscritti in sovrannumero al V ciclo sostegno senza sostenere le prove di accesso.
La categoria dei c.d. docenti soprannumerari, ammessi direttamente ai corsi del V ciclo TFA sostegno costituiscono un grosso bacino di docenti specializzandi imprescindibile per il MIUR, a fronte dei numerosissimi posti di sostegno ogni anno disponibili per tale tipologia di insegnamento. Questa categoria di insegnanti ha già dimostrato di avere le capacità di poter conseguire la specializzazione, proprio superando i test per l’accesso al IV ciclo e hanno pertanto acquisito il diritto di cimentarsi nel concorso utile per accedere ai ruoli. Non consentendo loro di partecipare al concorso si continuerà a produrre precariato su un insegnamento specifico che ha bisogno di figure specializzate, dando vita a supplenze su tali posti di insegnanti senza competenze specifiche.
- 5. Nei concorsi straordinari viene consentita la partecipazione a condizione che almeno uno degli anni di servizio utili sia stato prestato sulla materia curriculare.
Tale previsione non trova riscontro nella disciplina di settore in quanto tutti i servizi prestati, su posto comune e di sostegno, sono comunque espressione di quella competenza nell’insegnamento acquisita di fatto, negli anni, come precari, che la ratio del concorso straordinario ha inteso premiare. A tanto si aggiunga che in molti casi il servizio sul sostegno è stato prestato senza specializzazione e solo in virtù delle competenze garantite dall’inserimento nelle graduatorie delle materie. Ha diritto, pertanto, a partecipare al concorso anche quel docente che ha esclusivamente servizio prestato sul sostegno.
- 6. Concorso e procedura straordinaria – posti di sostegno – diritto a partecipare anche ai fini del conseguimento della specializzazione per chi ha svolto almeno due anni di servizio senza titolo.
Più in particolare, ai sensi dell’’art. 15 del Bando n. 510/20 e dell’art. 12 del Bando n. 497/20, dopo la redazione della graduatoria di merito, le commissioni procedono, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 (per il concorso straordinario) e non inferiore a 42 punti su 60 (per la procedura abilitante) e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’art. 1, comma 13 del Decreto Legge. Tale previsione è sostanzialmente volta a premiare l’esperienza acquisita ed il merito dimostrato, nell’ambito di una procedura concorsuale, con il riconoscimento della possibilità di accedere all’abilitazione ovvero ad un titolo fondamentale per l’insegnamento. Ebbene, tali Bandi, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge vigenti in materia, si appalesano illegittimi nella parte in cui non prevedono analoga possibilità per quanti hanno acquisito esperienza nell’insegnamento, per almeno due anni, su posti di sostegno, anche se privi della necessaria specializzazione e hanno interesse a conseguire il predetto titolo in vista dell’aggiornamento delle nuove graduatorie provinciali, dei nuovi concorsi o, per quanto riguarda i docenti già di ruolo su posto comune, ai fini dei trasferimenti su posto di sostegno.
Chiunque abbia interesse a contestare le norme illegittime dei Bandi di concorso può contattare lo studio legale entro il 15 giugno alla seguente mail: studiolegale@dirittoperlascuola.it, indicando la tipologia di ricorso da voler intraprendere.
