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Assegnazione temporanea ex art 42 bis dlgs 151/01 – requisiti e presupposti

L’art. 42 bis del Dlgs 151 del 2001, dispone: “1. Il genitore con figli fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui al’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2.Ilposto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”. La norma quindi prevede, quali condizioni per il riconoscimento del diritto alla assegnazione temporanea, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi. In particolare, dal punto di vista soggettivo, è necessario che il richiedente:

-presti servizio presso una pubblica amministrazione;

-sia in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire;

-sia genitore di un figlio minore di tre anni.

Sotto il profilo oggettivo, invece, sono requisiti necessari:

-la vacanza e la disponibilità di posti di corrispondente posizione retributiva;

-l’assenso dell’amministrazione di provenienza.

Ciò posto, giova precisare che la norma è inserita nell’ambito del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale quella di tutelare la salute fisico-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del nascituro e quella, infine, di garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell’assistenza materiale e affettiva durante i primi anni di vita. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi il legislatore ha disposto una serie di garanzie poste sia a tutela specifica della domanda sia a tutela di entrambi i genitori per la riconosciuta esigenza della parità del ruolo degli stessi nell’educazione dei figli e ha cercato così di attuare una sostanziale parificazione di trattamento fra la madre lavoratrice e il padre lavoratore ogni qual volta venga in rilievo il diritto del neonato alla cura affettiva di entrambi i genitori. In tale ottica va quindi letto e interpretato l’art. 42 bis, quale norma che delinea un istituto, per un verso, volto a favorire il ricongiungimento familiare nel periodo più delicato della crescita dei figli (fino a tre anni di età) e, per altro verso, teso a salvaguardare le esigenze organizzative e funzionali della amministrazione pubblica. Al fine di contemperare tali esigenze il legislatore ha quindi previsto i predetti requisiti oggettivi e soggettivi, tesi a delineare un istituto di fonte legale avente precipua finalità di assicurare la comunione di tetto e di mensa a nuclei familiari di recente formazione, come chiaramente evincibile anche dal fatto che trattasi di disposizione normativa dettata nell’ambito del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nel contesto della legge sui congedi parentali (L. 53/00). In quanto tale differisce dall’istituto della assegnazione provvisoria, di cui condivide solo alcuni requisiti oggettivi e soggettivi. Insomma, ove sussistano i requisiti di legge, l’istituto dell’Assegnazione temporanea deve trovare applicazione e tanto anche nel caso in cui il docente non sia stato soddisfatto con l’”assegnazione provvisoria”. Come detto i due istituti presentano delle profonde differenze, soprattutto quanto a presupposti e finalità. Il primo, di fonte legale, è volto a garantire la comunione di tetto e di mensa dei nuclei di recente formazione, il secondo è sempre teso a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in ragione di condizioni soggettive del richiedente quali problemi di salute, necessità di prestare assistenza a portatori di handicap ecc.. A fronte del documentato possesso dei requisiti previsti dall’art. 42 bis della D.l.vo 151/01 l’amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi con l’accoglimento o il rigetto, quest’ultimo da motivare, e relativa comunicazione. La mancata esplicitazione dei motivi del diniego determina l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione.

In particolare viola l’art. 42 bis del Dlgs 151/01 per come peraltro integrato con l’ulteriore inciso introdotto dalla L.124/15, secondo cui il dissenso deve essere “limitato a casi o esigenze eccezionali”. Non vi è spazio insomma per provvedimenti impliciti.

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