Mobilità personale docente educativo ed ata a.s. 20/21 Pubblicate in data 23/3/2020 l’ordinanza ministeriale n. 182 (personale docente educativo ed ata) e l’ordinanza n. 183 (docenti di religione cattolica) Profili di illegittimita’ – L. 104/92 interprovinciale – docenti assunti nell’a.s. 19/20 ex dm 631/18
In data 23/3/2020 sono state pubblicate le ordinanze sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, e degli insegnanti di religione cattolica, con cui il Ministero dell’Istruzione ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo per l’a.s. 20/21.
I criteri e le regole rimangono quelli fissati nel CCNI Mobilità scuola del 6/3/2019 con i limiti (vincoli) previsti dal CCNL 19/4/2018 e dal Dlgs 59/17 come modificato dalla L. n. 145/18.
Trattasi in alcuni casi di limiti e vincoli assolutamente illegittimi come ad esempio quello che deriva dal mancato riconoscimento del beneficio della precedenza ex L. 104/92, ai fini dei trasferimenti interproviciali, in favore di chi presta l’assistenza ad un genitore o a un parente con handicap grave (diverso dal figlio o dal coniuge). Tale mancato riconoscimento viola apertamente i principi ed i precetti della L. 104/92 e merita pertanto di essere sindacato innanzi alle competenti autorità giudiziarie.
Illegittima appare altresì l’applicazione del vincolo di cui all’art. 1 co 3 dell’OM 182 del 23/3/2020 ai docenti assunti nell’a.s. 19/20 ai sensi del DM 631/18. Tali docenti non solo si sono visti privare della facoltà di scelta della sede su tutto l’organico effettivo dell’a.s. 19/20 ma sono altresì costretti a permanere sulla predetta sede, illegittimamente imposta, per altri 4 anni. Il tutto in virtù del colpevole ritardo con cui il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie del concorso ex DDG 85/18. Trattasi di un’evidente violazione dei loro diritti assuntori e di un’ingiustificata discriminazione rispetto agli altri candidati del predetto concorso.
Chi ha interesse a procedere innanzi alla competente autorità giudiziaria, per far valere i propri diritti, deve comunque presentare nei termini la domanda di trasferimento. Al riguardo deve altresì adottare alcuni importanti accorgimenti necessari per non cadere nell’errore fatale della dichiarazione mendace.
Chiunque voglia far valere i propri diritti contatti lo studio legale alla seguente mail: studiolegale@dirittoperlascuola.it
