Aggiornamento graduatorie provinciali ex graduatorie di circolo e di Istituto inserimento in seconda fascia con il possesso di laurea magistrale e 24 cfu
Alla luce delle recenti riforme il possesso della Laurea Magistrale congiunto a 24 CFU in specifici insegnamenti deve ritenersi equipollente ad un titolo abilitante quali PAS, SISS e TFA.
Ai sensi del D.Lgs 59/2017 (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017), infatti, il possesso dei 24 Crediti formativi consente ormai pacificamente l’accesso nei pubblici concorsi volti al reclutamento dei docenti. Dunque è lo stesso legislatore che equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu.
Tanto trova altresì conferma nella gestione dei corsi di specializzazione per l’insegnamento su sostegno per i quali sono richiesti i medesimi requisiti di cui all’art. 5 Dlgs 59/17, e cioè: il possesso congiunto di:
- a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva; aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica 7 dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Insomma, all’abilitazione viene più volte equiparato il possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 cfu in determinati ambiti disciplinari in virtù della tabella delle nuove classi di concorso ed DPR 16/19.
Da tanto il diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali volte al conferimento di incarichi a tempo determinato, nel rispetto anche della disciplina europea che non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.
Diversi Tribunali d’Italia (Roma, Cassino, Siena, etc) hanno già confermato questa tesi.
Ovviamente, in mancanza di riconoscimento di siffatto diritto, da richiedere con apposita domanda all’atto dell’aggiornamento/neo inserimento nelle prossime graduatorie, si rende necessaria l’azione giudiziaria innanzi alla competente autorità giudiziaria.
