Docenti di strumento musicale: illegittima l’esclusione dalle GPS di II fascia
Con recente nota del 4/9/2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicazione, tra l’altro, dell’art. 4 dell’OM 60/20, avente ad oggetto la formazione delle graduatorie di strumento di I e II fascia per la scuola secondaria superiore.
Ebbene, con tale nota il MI ha precisato che “con riguardo alle classi di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 259/17, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 gg) presso i percorsi di Liceo musicale”.
Se la lettura Ministeriale della disposizione innanzi richiamata si pone in sintonia con la ratio e la portata della disciplina generale che riguarda le nuove graduatorie provinciali di I fascia (per le quali è previsto il possesso di specifica abilitazione o titoli alternativi, in via transitoria, per classi di concorso per le quali non sono state ancora programmati dei percorsi abilitanti), lo stesso non può certo dirsi con riferimento alla disciplina delle nuove graduatorie di II fascia.
Per l’accesso alla II Fascia è infatti richiesto unicamente il possesso di specifici titoli culturali (di studio) e non viene invece richiesta l’abilitazione. Trattasi in sostanza di graduatorie aperte anche a tutti coloro che per la prima volta si affacciano al mondo della scuola e hanno interesse ad intraprendere ex novo un particolare percorso lavorativo. Tipico esempio sono i neolaureati.
Ebbene, l’interpretazione fornita dal MI con riferimento ai titoli per l’accesso alle graduatorie di II fascia di strumento stride con l’impostazione voluta dal legislatore. Viola in particolare il principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali o paraconcorsuali tramutando di fatto le GPS di strumento (e solo queste) in un concorso per titoli “riservato”. E tanto illegittimamente.
Tutti coloro che risultano in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento nella classe di concorso A55 hanno pertanto diritto a permanere in dette graduatorie indipendentemente dal possesso, o meno, di servizio specifico nei Licei.
Gli esclusi dalle GPS devono impugnare il provvedimento di esclusione, nel termine di 60 gg innanzi al TAR.
Gli interessati a promuovere il ricorso può contattare lo studio ai seguenti recapiti:
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