Illegittimo il vincolo al trasferimento per i neoassunti dal corso concorso DDG 85/18 nell’a.s. 19/20 ma ex DM 631/18
Il vincolo quinquennale previsto dall’art. 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m) non può essere applicato ai docenti che sono stati assunti dal concorso straordinario di cui al DDG 85/18 nell’a.s. 19/20 ma in applicazione del DM 631/18.
Tali docenti risultano infatti assunti sul contingente dell’as.18/19 e la loro posizione anomala è da addebitare esclusivamente all’Amm.ne e al ritardo con cui ha provveduto alla pubblicazione delle relative graduatorie.
Sicchè, al momento della nomina, questi docenti hanno potuto effettuare la scelta della sede di servizio su un numero di posti limitato e certamente non paragonabile a quello di cui hanno beneficiato tutti gli altri candidati assunti dal predetto concorso nell’a.s. 19/20. In particolare, gli assunti ex DM 631/18 sono stati penalizzati due volte:
- al momento della scelta della sede perchè effettuata su un numero di posti limitato e non coincidente con il numero effettivo di posti vacanti e disponibili utilizzati per le nomine dell’anno di immissione in ruolo, ovvero l’a.s. 19/20;
- nel momento in cui l’ordinanza del 23/3/2020 ha precluso loro la mobilità, vincolandoli sulla scelta iniziale per altri 4 anni, in pretesa applicazione l’ 13, comma 3, del D.L.vo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m).
Quest’ultima scelta del MIUR si appalesa illegittima e manifestamente ingiusta provocando una disparità di trattamento tra i predetti docenti e chi è stato invece assunto nell’a.s. 18/19, sulla base di graduatorie pubblicate per tempo dall’Amm.ne che invece sfugge dal predetto vincolo, e tanto in virtù dell’art. 1, comma 795 legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018.
Insomma, delle due l’una: o si riconosce ai docenti assunti ex DM 631/18 di ripetere la scelta della sede di prima assegnazione in base a tutti i posti vacanti e disponibili autorizzati per l’a.s. 19/20 o si riconosce loro la possibilità di presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 20/21.
E’ intenzione dei legali di Diritto per la Scuola promuovere innanzi alle competenti autorità giudiziarie un’azione volta ad eliminare il predetto vincolo e la palese ingiustizia e disparità di trattamento che lo stesso determina.
Per le adesioni contattare lo studio legale alla seguente mail:
studiolegale@dirittoperlascuola.it
