Diritto del personale docente e del personale ATA alla corretta ricostruzione di carriera con il pieno riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato
Con due recentissime pronunce (la Sentenza n. 31150/19 e la Sentenza n. 31149/19), la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha statuito il diritto del personale docente e del personale ATA alla corretta ricostruzione di carriera con il pieno riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo effettivamente prestato, senza cioè alcuna decurtazione peggiorativa derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 485 del Dlgs 297/94 (personale docente) e 569 del TU cit. (personale ATA).
In sostanza, dal punto di vista retributivo, il rapporto di lavoro deve essere considerato unitariamente, con computo pieno di tutti i periodi di servizio alle dipendenze della Amm.ne scolastica, senza soluzione di continuità in occasione della stabilizzazione a t.i. e senza decurtazione alcuna.
In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto contrarie ai precetti comunitari le norme contrattuali e primarie che impongono, in sede di ricostruzione di carriera del personale di ruolo, una penalizzazione ed un computo solo parziale, ai fini retributivi, dei periodi prestati dall’impiegato prima della stabilizzazione. Tali disposizioni risultano affette dalla stessa illegittimità già rilevata per le norme che prevedono che il supplente sia retribuito sempre con lo stipendio iniziale. Illegittimo in particolare è l’impianto concettuale su cui si fondano, ovvero un’evidente discriminazione peggiorativa del personale precario, e del relativo servizio, rispetto al personale di ruolo.
Da tanto la loro doverosa disapplicazione.
